Come è la normativa fiscale sui campionari?
Domanda che spesso vedo tra le chiavi di ricerca
Dobbiamo idealizzare due casi
1) il campionario non è altro che un insieme di campioni senza valore, di modico valore, appositamente contrassegnati e non vendibili;
2)Il campionario è composto da beni identici o simili a quelli di normale vendita e di valore più o meno rilevante.
Nel primo caso, poiché le cessioni di campioni senza valore non sono considerate cessioni di beni (art. 2, co. 6, lett. d), D.P.R. 633/1972) nessuna formalità è prevista per la loro movimentazione, utilizzo, ecc.
Nel secondo caso, si tratta invece di vincere la presunzione di cessione di beni immessi nel campionario (art. 53, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, deve essere emesso un documento di trasporto (destinatario l’agente o il rappresentante), con causale “conto campionario”, con l’elencazione dei beni che compongono il campionario stesso. Per quanto riguarda la sostituzione del campionario (o anche la sua variazione), l’agente emetterà per la restituzione del campionario stesso un suo documento di trasporto, destinataria la Casa mandante (con riferimento al documento precedente) e la stessa Casa mandante emetterà ovviamente un nuovo Ddt per la consegna del nuovo campionario, oppure modificherà o integrerà il vecchio documento.
Dopo l’abolizione della bolla, non è obbligatorio che il Ddt accompagni il campionario a bordo dell’autoveicolo . Il documento emesso dalla Casa mandante dovrà però essere conservato ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/1972.
Nel primo caso, poiché le cessioni di campioni senza valore non sono considerate cessioni di beni (art. 2, co. 6, lett. d), D.P.R. 633/1972) nessuna formalità è prevista per la loro movimentazione, utilizzo, ecc.
Nel secondo caso, si tratta invece di vincere la presunzione di cessione di beni immessi nel campionario (art. 53, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, deve essere emesso un documento di trasporto (destinatario l’agente o il rappresentante), con causale “conto campionario”, con l’elencazione dei beni che compongono il campionario stesso. Per quanto riguarda la sostituzione del campionario (o anche la sua variazione), l’agente emetterà per la restituzione del campionario stesso un suo documento di trasporto, destinataria la Casa mandante (con riferimento al documento precedente) e la stessa Casa mandante emetterà ovviamente un nuovo Ddt per la consegna del nuovo campionario, oppure modificherà o integrerà il vecchio documento.
1 commento:
il ddt, di bei in conto campionatura non destinato alla vendita, emeso in italia, è valido in tutti i paesi della comunità europea?
marino.piu@tin.it
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