PROCACCIATORE D'AFFARI
Il procacciatore d'affari è una figura che non è più tollerata nelle aziende competitive. Se fino agli anni 90 ricorrere a dilettanti, poteva essere solo sbagliato, oggi in un mercato, dove solo le aziende più evolute ed efficienti riescono a non fallire e competere, è da suicidio.
La vendita è il settore principale di qualsiasi azienda (se non si vende, si fallisce) e deve essere trattata da persone competenti. Il procacciatore è costosissimo, o meglio dispendioso Se la tassazione è ridotta, proprio perché lo stesso fisco, non riconosce nessuna professionalità, i danni che esso produce sono elevatissimi.
Su questo punto vale il detto:MENO SPENDI, MENO HAI.
In ogni caso, pur sconsigliandolo, pubblico la normativa in vigore riguardante il" procacciatore d'affari".
In un solo caso ha senso essere procacciatore d’affari: Quando si vuole provare per qualche mese a svolgere un certo lavoro che richiederebbe l’apertura di una partita iva.
.
DEFINIZIONE
Per "procacciatore d'affari" si intende colui che riceve da un’impresa, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l’incarico di promuovere contratti in suo nome.
L'attività di procacciatore d'affari consiste nel segnalare all’impresa preponente l’opportunità di
stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito a tali contratti.
Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
Si distingue dall’agente/rappresentante di commercio, per l’occasionalità del rapporto con
l’impresa preponente, non essendo legato a quest’ultima da un rapporto di tipo stabile.
Il procacciatore d'affari opera senza diritto di esclusiva per la zona di competenza e può svolgere la propria opera anche per conto di più imprenditori.
Il procacciatore d'affari è retribuito a provvigione ma, diversamente dall’agente/rappresentante di commercio, non gli è dovuto alcun compenso per gli affari che non abbia procacciato direttamente.
Si considera procacciatore d'affari anche:
- il "propagandista scientifico" o "informatore scientifico/farmaceutico" ovvero, colui che, a
differenza del "propagandista di medicinali" (v. scheda AGENTE E RAPPRESENTANTE DI
COMMERCIO), si limita ad una mera illustrazione dei prodotti, senza
promuoverne/concluderne la vendita (v. scheda INFORMATORE SCIENTIFICO);
- il "procacciatore d'affari finanziario" ovvero, colui che, si limita ad una mera illustrazione dei
prodotti/servizi per l'acquisizione di operazioni di prestito e finanziamento.
REQUISITI NECESSARI
Non previsti
AVVERTENZE
La figura del procacciatore d'affari non è prevista dal codice civile né da altre norme di legge.
Non esiste per il procacciatore un ruolo o un albo abilitante, al contrario di quanto invece previsto per l'agente/rappresentante di commercio.
In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel R.I..
L’attività del procacciatore d’affari non va confusa con quella del "viaggiatore piazzista", il qualealtro non è che un dipendente incaricato di promuovere la conclusione di affari per l’impresa per cui lavora.
CASI PARTICOLARI
�� MODIFICA/CESSAZIONE/AGGIUNTA ATTIVITÀ:
l’attività di procacciatore viene, talvolta, denunciata nel R.I. o nel R.E.A. in attesa
dell’ottenimento dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività di agente/rappresentante di
commercio. In questo caso occorre, contestualmente alla denuncia dell’inizio dell’attività di
agente/rappresentante, denunciare anche la cessazione dell’attività di procacciatore, laddove
questa non venga più svolta. In caso di errata denuncia, occorre presentare una denuncia a
rettifica.
�� SOSPENSIONE ATTIVITÀ:
non occorre alcuna documentazione, neanche in caso di proroga della sospensione; ogni
singola comunicazione non potrà essere superiore all'anno.
�� PROCACCIATORE D'AFFARI FINANZIARIO:
trattandosi di procacciamento non è necessaria l'iscrizione all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Non prevista
PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO
1. Nella descrizione dell’attività non devono essere indicati né il nome dell’impresa mandante né gli articoli trattati ma semplicemente "procacciatore d'affari" (ciò è giustificato dalla occasionalità del rapporto del procacciatore con le imprese per le quali opera); questo vale anche per il procacciatore d'affari finanziario.
2. Il procacciatore di affari si iscrive nel R.I. della camera di commercio dove stabilisce la sede dell’attività e non dove ha la residenza, a meno che queste non coincidano; se la sede è in una provincia diversa da quella della residenza, si iscriverà dove ha la sede. Si può anche verificare il caso in cui sede e residenza coincidano e venga aperta una unità locale presso il nostro R.I. o presso quello di un’altra provincia.
3. Se la data di inizio attività risale a molto tempo addietro e non viene allegata alcuna documentazione specifica è sufficiente la semplice compilazione del modello.
INCOMPATIBILITÀ
Non previste
MODELLI DA UTILIZZARE-DIRITTI DI SEGRETERIA-IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività
svolta presso la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta anche in caso di qualsiasi tipo di denuncia di attività svolta presso l'unità locale.
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E..C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6 begin_of_the_skype_highlighting +39 011 571 6424/6 end_of_the_skype_highlighting
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria
già esistente
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- su supporto informatico (floppy-disk o cd rom) € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo: non dovuta
Sanzioni
IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione , modifica o cessazione dell'attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di
spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in
conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della
denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di
un’unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più
€ 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 (più € 15,00 di
spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
SOCIETÀ
- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell'attività presso la sede legale e presso l'unità locale,compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per
ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore
unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio
amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico,
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E..C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 4
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali, cooperative e consorzi.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramiteverbale, non è dovuto l’importo delle spese).
Grazie alla Camera di Commercio di Torino http://www.to.camcom.it/
In pratica riassumendo ,il "Procacciatore d'affari" non è una figura professionale.
Non è un lavoro. Chiunque può essere un procacciatore d'affari.Per esempio vendere i biglietti della lotteria del paese è svolgere tale ruolo.
Se vuoi formarti prima di affrontare questo lavoro, o aggiornarti professionalmente potrebbe interessarti questo link Formazione e aggiornamento agenti di commercio
Se invece sei un imprenditore guarda questo link Sviluppo,creazione,gestione reti vendita
Se vi è stato utile il blog, puoi gratuitamente registrarti con Google Connect (sopra ).
Il procacciatore d'affari è una figura che non è più tollerata nelle aziende competitive. Se fino agli anni 90 ricorrere a dilettanti, poteva essere solo sbagliato, oggi in un mercato, dove solo le aziende più evolute ed efficienti riescono a non fallire e competere, è da suicidio.
La vendita è il settore principale di qualsiasi azienda (se non si vende, si fallisce) e deve essere trattata da persone competenti. Il procacciatore è costosissimo, o meglio dispendioso Se la tassazione è ridotta, proprio perché lo stesso fisco, non riconosce nessuna professionalità, i danni che esso produce sono elevatissimi.
Su questo punto vale il detto:MENO SPENDI, MENO HAI.
In ogni caso, pur sconsigliandolo, pubblico la normativa in vigore riguardante il" procacciatore d'affari".
In un solo caso ha senso essere procacciatore d’affari: Quando si vuole provare per qualche mese a svolgere un certo lavoro che richiederebbe l’apertura di una partita iva.
.
DEFINIZIONE
Per "procacciatore d'affari" si intende colui che riceve da un’impresa, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l’incarico di promuovere contratti in suo nome.
L'attività di procacciatore d'affari consiste nel segnalare all’impresa preponente l’opportunità di
stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito a tali contratti.
Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
Si distingue dall’agente/rappresentante di commercio, per l’occasionalità del rapporto con
l’impresa preponente, non essendo legato a quest’ultima da un rapporto di tipo stabile.
Il procacciatore d'affari opera senza diritto di esclusiva per la zona di competenza e può svolgere la propria opera anche per conto di più imprenditori.
Il procacciatore d'affari è retribuito a provvigione ma, diversamente dall’agente/rappresentante di commercio, non gli è dovuto alcun compenso per gli affari che non abbia procacciato direttamente.
Si considera procacciatore d'affari anche:
- il "propagandista scientifico" o "informatore scientifico/farmaceutico" ovvero, colui che, a
differenza del "propagandista di medicinali" (v. scheda AGENTE E RAPPRESENTANTE DI
COMMERCIO), si limita ad una mera illustrazione dei prodotti, senza
promuoverne/concluderne la vendita (v. scheda INFORMATORE SCIENTIFICO);
- il "procacciatore d'affari finanziario" ovvero, colui che, si limita ad una mera illustrazione dei
prodotti/servizi per l'acquisizione di operazioni di prestito e finanziamento.
REQUISITI NECESSARI
Non previsti
AVVERTENZE
La figura del procacciatore d'affari non è prevista dal codice civile né da altre norme di legge.
Non esiste per il procacciatore un ruolo o un albo abilitante, al contrario di quanto invece previsto per l'agente/rappresentante di commercio.
In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel R.I..
L’attività del procacciatore d’affari non va confusa con quella del "viaggiatore piazzista", il qualealtro non è che un dipendente incaricato di promuovere la conclusione di affari per l’impresa per cui lavora.
CASI PARTICOLARI
�� MODIFICA/CESSAZIONE/AGGIUNTA ATTIVITÀ:
l’attività di procacciatore viene, talvolta, denunciata nel R.I. o nel R.E.A. in attesa
dell’ottenimento dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività di agente/rappresentante di
commercio. In questo caso occorre, contestualmente alla denuncia dell’inizio dell’attività di
agente/rappresentante, denunciare anche la cessazione dell’attività di procacciatore, laddove
questa non venga più svolta. In caso di errata denuncia, occorre presentare una denuncia a
rettifica.
�� SOSPENSIONE ATTIVITÀ:
non occorre alcuna documentazione, neanche in caso di proroga della sospensione; ogni
singola comunicazione non potrà essere superiore all'anno.
�� PROCACCIATORE D'AFFARI FINANZIARIO:
trattandosi di procacciamento non è necessaria l'iscrizione all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Non prevista
PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO
1. Nella descrizione dell’attività non devono essere indicati né il nome dell’impresa mandante né gli articoli trattati ma semplicemente "procacciatore d'affari" (ciò è giustificato dalla occasionalità del rapporto del procacciatore con le imprese per le quali opera); questo vale anche per il procacciatore d'affari finanziario.
2. Il procacciatore di affari si iscrive nel R.I. della camera di commercio dove stabilisce la sede dell’attività e non dove ha la residenza, a meno che queste non coincidano; se la sede è in una provincia diversa da quella della residenza, si iscriverà dove ha la sede. Si può anche verificare il caso in cui sede e residenza coincidano e venga aperta una unità locale presso il nostro R.I. o presso quello di un’altra provincia.
3. Se la data di inizio attività risale a molto tempo addietro e non viene allegata alcuna documentazione specifica è sufficiente la semplice compilazione del modello.
INCOMPATIBILITÀ
Non previste
MODELLI DA UTILIZZARE-DIRITTI DI SEGRETERIA-IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività
svolta presso la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta anche in caso di qualsiasi tipo di denuncia di attività svolta presso l'unità locale.
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E..C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6 begin_of_the_skype_highlighting +39 011 571 6424/6 end_of_the_skype_highlighting
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria
già esistente
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- su supporto informatico (floppy-disk o cd rom) € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo: non dovuta
Sanzioni
IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione , modifica o cessazione dell'attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di
spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in
conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della
denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di
un’unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più
€ 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 (più € 15,00 di
spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
SOCIETÀ
- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell'attività presso la sede legale e presso l'unità locale,compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per
ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore
unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio
amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico,
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E..C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 4
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali, cooperative e consorzi.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramiteverbale, non è dovuto l’importo delle spese).
Grazie alla Camera di Commercio di Torino http://www.to.camcom.it/
In pratica riassumendo ,il "Procacciatore d'affari" non è una figura professionale.
Non è un lavoro. Chiunque può essere un procacciatore d'affari.Per esempio vendere i biglietti della lotteria del paese è svolgere tale ruolo.
Se vuoi formarti prima di affrontare questo lavoro, o aggiornarti professionalmente potrebbe interessarti questo link Formazione e aggiornamento agenti di commercio
Se invece sei un imprenditore guarda questo link Sviluppo,creazione,gestione reti vendita
Se vi è stato utile il blog, puoi gratuitamente registrarti con Google Connect (sopra ).
