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Informatori scentifici




INFORMATORE SCIENTIFICO/FARMACEUTICO
DEFINIZIONE

Per "informatore scientifico/farmaceutico" si intende colui che riceve da un’impresa farmaceutica,
senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l’incarico di illustrare i prodotti
farmaceutici (tradizionali, omeopatici, veterinari) e le loro caratteristiche senza promuoverne o
concluderne la vendita.
Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
Si distingue dal "propagandista di medicinali" considerato "agente/rappresentante di commercio",
per l’occasionalità del rapporto con il preponente, non essendo legato a quest’ultimo da un
rapporto di tipo stabile.
REQUISITI NECESSARI
Non previsti
AVVERTENZE
La figura dell’informatore scientifico non è disciplinata dal codice civile né da altre norme di legge:
può essere considerata affine alla figura del procacciatore di affari.
Non esiste, per l’informatore scientifico, un ruolo o albo abilitante al contrario di quanto invece
previsto per l'agente/rappresentante di commercio (e il propagandista di medicinali).
In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel Registro delle Imprese.
L’attività dell’informatore scientifico può essere definita “attività professionale intellettuale non
protetta” e come tale può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività
professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere
professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in
generale.
Se l’attività è esercitata come attività imprenditoriale, chi esercita l'attività è tenuto all'iscrizione nel R.I., al contrario, se è esercitata come attività professionale, chi esercita non è tenuto ad iscriversi.
CASI PARTICOLARI
MODIFICA/CESSAZIONE/AGGIUNTA ATTIVITÀ:
l’attività di informatore farmaceutico viene, talvolta, denunciata nel R.I./R.E.A. in attesa
dell’ottenimento dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività di agente/rappresentante di
commercio obbligatori per chi intenda svolgere, invece, l’attività di “propagandista di
medicinali”. In questo caso occorre, contestualmente alla denuncia dell’inizio dell’attività di
propagandista di medicinali, denunciare anche la cessazione dell’attività di informatore
scientifico, laddove questa non venga più svolta. In caso di errata denuncia occorre presentare
una denuncia a rettifica.
􀂃 SOSPENSIONE ATTIVITÀ:
non occorre alcuna documentazione, neanche in caso di proroga della sospensione; ogni
singola comunicazione non potrà essere superiore all'anno.
www.to.camcom.it/registroimprese
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Non prevista
PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO
1. Nella descrizione dell’attività non devono essere indicati né il nome dell’impresa mandante né
gli articoli trattati, ma semplicemente "informatore scientifico" (ciò è giustificato dalla
occasionalità del rapporto dell’informatore scientifico con le imprese farmaceutiche per le quali
opera).
2. L’informatore scientifico si iscrive nel R.I. della camera di commercio dove stabilisce la sede
dell’attività e non dove ha la residenza, a meno che queste non coincidano; se la sede è in una
provincia diversa da quella della residenza, si iscriverà dove ha la sede. Si può anche verificare
il caso in cui sede e residenza coincidano e venga aperta una unità locale presso il nostro R.I. o
presso quello di un’altra provincia.
3. Se la data di inizio attività risale a molto tempo addietro e non viene allegata alcuna
documentazione specifica è sufficiente la semplice compilazione del modello.
INCOMPATIBILITÀ:
Non previste
MODELLI DA UTILIZZARE-DIRITTI DI SEGRETERIA-IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività
svolta presso la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta anche in caso di qualsiasi tipo di
denuncia di attività svolta presso l'unità locale.
SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria
già esistente
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- su supporto informatico (floppy-disk o cd rom) € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo:
- non dovuta
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E.C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
SANZIONI
IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione , modifica o cessazione dell'attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di
spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in
conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della
denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di
un’unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più
€ 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 (più € 15,00 di
spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
SOCIETÀ
- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell'attività presso la sede legale e presso l'unità locale,
compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per
ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore
unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio
amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico,
oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali, cooperative e consorzi.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
www.to.camcom.it/registroimprese
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito www.to.camcom.it alla sezione "Sanzioni
Amministrative del R.I.".
NORME
Non previste

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