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Tra le forme contrattuali, che hanno impoverito l'economia del nostro paese, si trova il contratto a progetto.
Sono forme studiate negli anni 90 in poi, per favorire le aziende non in grado di competere.
(Il sindacato qui ha colpe mostruose, ma lasciamo stare.)
Nella realtà, si è trattato di un boomerang.
Invece di far crescere l'industria, favorendo chi era bravo ed eliminando, così come natura insegna , i rami secchi, con queste forme si sono impoveriti gli stipendi , si è mantenuto in vita, realtà commerciali e produttive che sarebbero dovute sparire e che oggi spariscono, infatti.
Pur sconsigliando, di accettare forme simili, esattamente come continuo a sconsigliare di accettare contratti di collaborazione a provvigioni,(agenti di commercio, all'inizio attività) Vi elenco le norme che regolano questa ennesima bufala, deleteria, per tutti.
Impresa inclusa.
si ringrazia il sito http://www.dplmodena.it/

CONTRATTO A PROGETTO E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

D: Cosa è un contratto a progetto?
R: L’art 61 del D. L.vo n. 276/2003 afferma che, ferma restando la specifica disciplina per gli agenti e rappresentanti di commercio, tutti gli altri rapporti di collaborazione prevalentemente personale e non subordinata devono esser riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

D: Le collaborazioni coordinate e continuative cessano di esistere?
R: Nel settore pubblico possono ancora essere stipulate, in quello privato quelle in essere continuano fino alla scadenza e, comunque, non oltre il 23 ottobre 2004. C’è da dire, tuttavia, che con accordo sindacale aziendale quelle in essere possono essere prorogate anche dopo tale limite.
Le collaborazioni coordinate e continuative continuano ad esistere, nel settore privato, per le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società, per i collaboratori delle società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive riconosciute dal CONI e per coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia.

D: Cosa si intende per collaborazione occasionale?
R: L’art. 61, comma 2, intende quelle prestazioni di natura autonoma rese in favore di un committente per un massimo di 30 giorni nell’anno solare e per un massimo di 5.000 euro. La disposizione, così come è scritta, necessita di chiarimenti in quanto va chiarito se il limite dei 5.000 euro è complessivo o riferito ad un solo committente.

D: I 5.000 euro seguono il criterio di cassa o di competenza?
R: La disposizione parla di “percepito”: quindi appare ragionevole il criterio di cassa.

D: Il contratto a progetto va fatto per iscritto?
R: Sì e deve contenere:
a) la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, dedotto in contratto.
c) Il corrispettivo ed i criteri per la determinazione, i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) Le forme di coordinamento con il committente;
e) Le eventuali misure di sicurezza e tutela.

D: E’ possibile stipulare più contratti a progetto contemporaneamente?
R: Da un punto di vista teorico non ci sono preclusioni, anche se ciò potrebbe comportare rilevanti problemi di raccordo.

D: Può essere stipulato con il medesimo datore di lavoro un nuovo contratto a progetto, dopo la scadenza del primo?
R: Sì.

D: Come viene definito il corrispettivo?
R: L’art. 63 afferma che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve avere quale parametro di riferimento i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo (e non subordinato) nel luogo ove il contratto a progetto è svolto.

D: C’è un principio di esclusività della prestazione?
R: No, tuttavia è possibile derogare in favore dell’esclusività sulla base di un accordo tra le parti. Ciò potrebbe portare ad una “monetizzazione” di tale esclusività.

D: C’è un obbligo di riservatezza ed un divieto di divulgazione di atti e notizie?
R: Si (art. 64, comma 2).

D: L’infortunio e la malattia sospendono il contratto?
R: Sì (art. 66). La malattia e l’infortunio, salva diversa previsione del contratto individuale, non comportano alcuna proroga del contratto che si estingue alla scadenza.

D: Nelle sospensioni dovute a malattia, infortunio e gravidanza c’è compenso?
R: No (art. 66).

D: C’è in caso di malattia od infortunio un diritto di recesso del committente?
R: Sì quando l’assenza in caso di durata determinata si protrae per oltre un sesto della durata complessiva o più di 30 giorni per i contratti a durata determinabile.

D: In caso di gravidanza è prevista una proroga del contratto?
R: Sì, per 180 giorni, ferma restando qualunque disposizione convenuta più favorevole.

D: Quale è la tutela delle collaboratrici a progetto in maternità?
R: Quella prevista dall’art. 64 del D. L.vo n. 151/2001.

D: Quando si estingue il contratto a progetto?
R: Esso si esaurisce con la realizzazione dell’oggetto.

D: E’ prevista la risoluzione anticipata?
R: Sì, per giusta causa (che può ben essere reciproca) o per le diverse causali e modalità incluse nel contratto individuale.

D: E’ prevedibile un preavviso?
R: Sì, nel contratto individuale.

D: L’assenza del progetto cosa comporta?
R: L’art. 69 afferma che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non recano l’indicazione di un progetto, di un programma di lavoro o fase di esso, si considerano come subordinati a tempo indeterminato sin dall’inizio.

D: Quale è il limite di un eventuale accertamento giudiziale?
R: Il comma 3 dell’art. 69 afferma che il giudice si deve limitare soltanto alla verifica dell’esistenza del progetto o del programma di lavoro essendogli preclusa qualunque valutazione relativa al merito ed alle scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

D: E’ possibile certificare un contratto a progetto?
R: Sì, allorché saranno a regime le procedure previste dagli articoli 75 e ss. .

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