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Niente Irap per gli agenti di commercio

EVVIVA
Dalla Fiarc
Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente posto chiarezza sull’interrogativo, che aveva visto pareri contrastanti emessi da singole Sezioni, se cioè gli agenti e i rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari siano assoggettabili all’IRAP. La sentenza esplicita che l’agente di commercio e il promotore finanziario non hanno necessariamente un’autonoma organizzazione e pertanto non devono pagare l’IRAP. Per verificare se esiste un’autonoma organizzazione, la sentenza fa menzione di alcuni principi (vedi box sotto) che descrivono una serie di requisiti piuttosto stringenti, in quanto, se l’agente si discosta da una sola di tali condizioni, l’esenzione dall’IRAP diventa immediatamente dubbia. Ad esempio, se l’agente ha un dipendente o la moglie collaboratrice familiare e segretaria, o, dichiarando di avere l’ufficio in casa, ha tra i beni ammortizzabili molto arredamento e macchine elettroniche, il contenzioso diventa incerto e anche far ricorso potrebbe creare qualche rischio. I giudici potrebbero infatti condannare il contribuente alle spese di giudizio in

1) è sempre il contribuente che deve dimostrare con documenti l’assenza dell’autonoma organizzazione
2) L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (pertanto la controversia deve fermarsi alla Commissione Tributaria Regionale)
3) Il contribuente è assoggettato all’IRAP quando è il responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.
4) Il contribuente per non essere assoggettato all’IRAP deve impiegare beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’attività.
5) Il contribuente non si deve avvalere in modo non occasionale di lavoro altrui. quanto proponente il ricorso pur sapendo di non rientrare pienamente nei canoni prescritti dalla Corte di Cassazione. Una sentenza che, pur riportando chiarezza e comunque notevoli agevolazioni, non mancherà di destare più di una perplessità soprattutto da parte degli agenti più "organizzati". Rimane comunque aperta la strada legislativa di esenzione dall’IRAP, così come era avvenuto a suo tempo per l’ILOR. Conviene pertanto, anche per gli agenti "organizzati," proporre l’istanza di rimborso e sperare di rientrare in una futura esclusione.

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