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Regime dei minimi

Diamo un occhiata al Regime dei Minimi 

Ringrazio il sito
http://www.parcellazione.it
 
Regimi minimi

Con la Legge Finanziaria 2008 n. 244/2007 è stato introdotto un regime contabile semplificato rivolto ai professionisti e imprenditori di dimensioni più modeste, con l'obiettivo di semplificare i tipici costi di amministrazione derivanti dalla tenuta delle scritture contabili.
Quindi con questo regime contabile niente IVA e libri contabili, niente Irap e studi di settore, solo imposta sostitutiva forfettaria che dal 2008 fino al 2011 è del 20% sul reddito, a partire dal periodo di imposta 2012 invece del 5%.

Quindi tassazione sostitutiva con aliquota forfettaria del 20 per cento fino al 2011 e con aliquota del 5% dal 2012, esonero dall’applicazione degli studi di settore e da quasi tutti gli adempimenti contabili, ma non quello della dichiarazione dei redditi. 

Con la manovra economica approvata nel mese di luglio 2011 (decreto legge n.98 del 6 luglio 2011, articolo 27, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) sono state disposte importanti modifiche al regime dei contribuenti minimi in vigore dal 2008 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012.

Dal 2012 scompare il vecchio regime con l'imposta sostituiva del 20 per cento e viene introdotto quello nuovo con l'imposta sostitutiva del 5% sull'imponibile.

Chi sono i nuovi minimi? Vedi qui
 
 Ringrazio il sito http://www.parcellazione.it

Da un lato il legislatore ha raggiunto l'obiettivo di attivare un micro sistema di imposizione fiscale molto semplice, basato sulla quasi totale assenza di adempimenti (il contribuente minimo è tenuto solo ad emettere le fatture, a conservare quelle ricevute, non ha alcun obbligo di scritture contabili, non deve applicare l'IVA e procedere a liquidazioni periodiche di questa imposta, ha solo l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e pagare i contributi previdenziali INPS se dovuti), dall'altro il legislatore stesso ha definito dei criteri di accesso al regime dei minimi così restrittivi tali da escludere, di fatto, una larga fetta di operatori professionali e commerciali.

Basti pensare a chi sostiene canoni di locazione per 400 €uro mensili, nei fatti questi soggetti non potevano aderire al regime dei minimi avendo quasi raggiunto nei tre anni precedenti il limite dei 15mila €uro di beni strumentali e affitti.

Il legislatore, a decorrere dal 2012, ha incrementato il vantaggio fiscale del regime dei minimi (con la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 20% al 5%) ma ha introdotto ulteriori vincoli alla sua adozione, ancora più restrittivi di quelli precedenti, tanto che è stato calcolato che il 96% dei soggetti che utilizzavano il regime dei minimi dal 2008 deve abbandonare tale regime semplificato per passare o al regime ordinario o al regime degli ex minimi, non vantaggioso da un punto di vista fiscale come il regime dei minimi in vigore dal 2012, ma sicuramente ancora "leggero" negli adempimenti.
I  contribuenti minimi(anno 2008)
Imprese individuali e professionisti singoli che:

1) nell'anno precedente:
• hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30.000 €uro;
• non hanno effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
• non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);

2) non hanno effettuato acquisti nel triennio solare precedente di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Chi intraprende attività che rispecchiano i requisiti per accedere al regime dei minimi deve comunicare la circostanza nella dichiarazione di inizio attività, barrando l'apposito riquadro.

I contribuenti già in attività che, pur essendo nelle condizioni per essere considerati contribuenti minimi, decidono di optare per il regime ordinario, devono esprimere la scelta nella prima dichiarazione annuale da presentare e la scelta sarà vincolante per i tre anni successivi.

Chi, contestualmente all'attività professionale svolta singolarmente, partecipa ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata o a società di persone, non può essere considerato contribuente minimo.
Data introduzione
La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117, per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.
Caratteristiche del regime dei minimi
ll regime contabile dei minimi (chiamato anche forfettone) si caratterizza per i seguenti principali elementi:

• imposta sostitutiva del 20% sul reddito professionale al netto dei contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta fino a tutto il 2011;
• imposta sostitutiva del 5% a decorrere dal periodo d'imposta 2012;
• esonero dagli studi di settore;
• conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità;
• fatturazione senza più l'addebito dell'IVA (al pari dei medici);
• impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti;
• esenzione IRAP;
• perdita degli oneri deducibili (spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc.) e detrazioni di imposta per familiari a carico.

Il calcolo del reddito si determina applicando il "principo di cassa" e questo costituisce un'importante novità per i redditi d'impresa (per i professionisti è già in vigore da anni il principio di cassa) in quanto comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.

I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Per potersi avvalere del regime dei minimi, i professionisti interessati devono eliminare dalla fatturazione ai propri clienti l'addebito dell'Iva. Di conseguenza - venendo meno per essi l'obbligo di versamento dell'Iva sulle prestazioni professionali - verrà meno anche il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Coloro che, per effetto delle modifiche dovute alla cosidetta manovra correttiva, non possono mantenerlo dal periodo d'imposta 2012 in quanto hanno iniziato l’attività prima del 2008, oppure hanno iniziato l’attività avendone esercitata un’altra nel triennio precedente, o, ancora, proseguono un’attività, possono usufruire di alcune “agevolazioni” spettanti ai minimi.

Questi contribuenti (ex minimi dal periodo di imposta 2012) infatti:

• sono infatti esonerati dall’Irap e dagli obblighi contabili e dalla liquidazione periodica dell’Iva (mensile o trimestrale);
• devono conteggiare l'IVA, a partire dal 2012, annualmente (come avviene per coloro che sono nel regime delle nuove iniziative produttive);
• devono addebitare l’Iva in fattura, presentare la dichiarazione Iva, versare l’Irpef anzichè l’imposta sostitutiva;
• sono soggetti agli studi di settore a decorrere dal periodo di imposta 2012. 


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