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LE VENDITE PIRAMIDALI O CATENE DI SANT'ANTONIO vietate e sanzionate penalmente
Vendite piramidali o catene di Sant'Antonio - deformazione della vendita diretta con rischio di truffa per il consumatore finale
A differenza che nella vendita diretta in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il "diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta. A differenza, infatti, della vendita diretta che ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.
Le vendite piramidali sono vietate in quasi tutti i paesi (Olanda, Germania, Francia, Portogallo, Austria ecc..)
Si è in presenza di una vendita e di una impresa truffaldina quando :
la promozione e la realizzazione dell'attivita' e della struttura di vendita si fonda sull'incentivo economico derivante principalmente dal mero reclutamento di nuovi soggetti;
la promozione, organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Si ha presunzione della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
A) obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
Vendite piramidali o catene di Sant'Antonio - deformazione della vendita diretta con rischio di truffa per il consumatore finale
A differenza che nella vendita diretta in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il "diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta. A differenza, infatti, della vendita diretta che ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.
Le vendite piramidali sono vietate in quasi tutti i paesi (Olanda, Germania, Francia, Portogallo, Austria ecc..)
Si è in presenza di una vendita e di una impresa truffaldina quando :
la promozione e la realizzazione dell'attivita' e della struttura di vendita si fonda sull'incentivo economico derivante principalmente dal mero reclutamento di nuovi soggetti;
la promozione, organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Si ha presunzione della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
A) obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
B) obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
C) obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
Autore: Rag. Luigia Lumia - Bologna
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