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Provvigioni agenti di commercio

RISOLUZIONE N. 91/E
Roma, 12 luglio 2006
OGGETTO: Contratto di agenzia - Articoli 1742 ss. codice civile - Esercizio di
competenza delle provvigioni percepite dagli agenti di commercio
- Articolo 109, comma 2, lettera b), TUIR
Su sollecito di alcune Direzioni Regionali si forniscono ulteriori
chiarimenti rispetto a quanto sostenuto nella risoluzione n. 115/E dell’8 agosto
2005, in merito alla corretta individuazione dell’esercizio di competenza delle
provvigioni attive e passive derivanti dalla stipula di un contratto di agenzia di
cui agli articoli 1742 e ss. del codice civile.
Provvigioni attive
Con riguardo alle provvigioni attive spettanti agli agenti di commercio
(qualificabili come proventi derivanti dall’espletamento di prestazioni di servizi)
nella risoluzione in oggetto è stato chiarito che - ai fini della corretta
individuazione del relativo periodo di competenza - l’applicazione del comma 2,
lettera b), dell’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cd. TUIR,
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), secondo cui “i corrispettivi
delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (…) alla data in cui le
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
______________
2
prestazioni sono ultimate”, non può prescindere dalle modifiche che hanno
recentemente interessato la disciplina codicistica del contratto di agenzia.
In linea generale, con riferimento alle “prestazioni di servizi” la verifica
del momento della relativa ultimazione - come indicato nel citato documento di
prassi - rilevante per la determinazione del periodo di competenza dei connessi
componenti reddituali, deve essere effettuata tenendo in considerazione la
disciplina codicistica specificamente prevista per ciascuna tipologia contrattuale.
In particolare, a seguito delle modifiche intervenute alla disciplina
civilistica del contratto di agenzia - ad opera del decreto legislativo 15 febbraio
1999, n. 65, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CEE - è
stato ritenuto corretto individuare il momento di ultimazione della prestazione (e,
conseguentemente, il concorso del relativo compenso alla formazione
dell’imponibile dell’agente) nella data in cui si verifica la stipula del contratto
concluso grazie all’intervento di quest’ultimo (i.e., il cd. contratto “procurato”
dall’agente, ovvero quello tra il preponente e il terzo).
Al riguardo si osserva che le conclusioni raggiunte nel citato documento
di prassi devono essere apprezzate alla luce della nuova formulazione
dell’articolo 1748 del codice civile.
Quest’ultimo stabilisce che l’agente ha diritto alla provvigione “per tutti
gli affari conclusi durante il contratto … quando l’operazione è stata conclusa
per effetto del suo intervento” (comma 1) e “Salvo che sia diversamente pattuito,
la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto
concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi,
inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico” (comma 4).
Nella risoluzione n. 115/E del 2005, è stato chiarito che si deve ritenere
ultimata la prestazione (ed imponibile il relativo compenso in capo all’agente)
nel momento in cui, ai sensi del primo comma dell’articolo 1748 del codice
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civile, sorge il diritto alla provvigione, ovvero alla data in cui si verifica la stipula
del contratto “procurato” tra il preponente ed il terzo (dovendosi in tale momento
considerare conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo
è, come recita l’articolo 1742 del codice civile, quello di “promuovere (...) la
conclusione del contratto”).
E’ irrilevante, al riguardo, il momento di esigibilità del compenso per la
prestazione svolta dall’agente, eventualmente previsto in contratto, ai sensi del
comma 4 del citato articolo 1748 del codice civile, allo scopo di dilazionare il
pagamento della provvigione maturata.
Come ha precisato la Suprema Corte (cfr. sentenza, sez. Lav., 2 maggio
2000, n. 5467) con la vigente formulazione dell’articolo 1748 cod. civ. si è
voluto porre chiaramente in evidenza la dissociazione tra il momento costitutivo
del diritto alla provvigione in capo all’agente e il momento in cui la stessa
provvigione (il cui diritto è già maturato) risulta esigibile, significando che il
primo momento (quello costitutivo) viene ad esistere quando per effetto
dell’intervento dell’agente si addiviene alla conclusione del contratto da lui
promosso.
Al riguardo si rammenta che, anteriormente alla menzionata modifica
normativa, l’articolo 1748, comma 1, del codice civile, stabiliva che “l’agente ha
diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in
proporzione ella parte eseguita”.
La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 5467 del 2000, ha in
proposito chiarito che nel previgente sistema l’agente acquisiva il diritto alla
provvigione non già nel momento della conclusione del contratto da lui
promosso, ma solo quando lo stesso contratto era stato accettato dalle parti ed
aveva avuto regolare esecuzione, ovvero quando l’operazione di intermediazione
era andata a buon fine.
L’intenzione del legislatore era, dunque, quella di considerare il
momento di promozione del contratto, il momento di conclusione dello stesso e il
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momento della relativa esecuzione come i tre fatti giuridici costitutivi del diritto
dell’agente alla provvigione.
A conferma di ciò, nella stessa sentenza è stato chiarito che prima del
verificarsi di tutte le menzionate circostanze l’agente non era titolare di alcun
diritto di credito alla percezione della provvigione, ma solo di una mera
aspettativa.
Da quanto sopra, conseguiva che anteriormente al verificarsi della
“regolare esecuzione” dell’affare “procurato”:
- la cessione del diritto alla percezione della provvigione poteva
configurarsi solo nella forma di cessione di un credito futuro e non già
come cessione di un diritto di credito vero e proprio, atteso che la
semplice conclusione del contratto tra preponente e terzo realizzava una
condizione in sé non sufficiente ai fini dell’acquisto del diritto alla
provvigione;
- in caso di fallimento del preponente, l’agente, non vantando un vero e
proprio diritto di credito nei suoi confronti, non aveva alcuna
legittimazione ad insinuarsi nello stato passivo della procedura
concorsuale.
A seguito delle modifiche menzionate, il diritto dell’agente alla
provvigione, non più dipendente dal buon fine della operazione, sorge completo
e perfetto sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto
“procurato” dall’agente.
Infatti, già dal momento in cui si verifica tale circostanza l’agente vanta un
diritto di credito vero e proprio - e non, come avveniva prima della modifica
legislativa, una mera aspettativa - che pur non essendo ancora esigibile (acquisirà
tale qualificazione solo nel momento in cui sarà eseguita la prestazione da parte
del preponente/cliente) può essere, in ogni caso, oggetto di cessione.
Ciò premesso, si ritiene che la esecuzione del contratto ad opera delle parti
(preponente e terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto
l’esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto d’agenzia tra le
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stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini dell’imputazione a reddito da parte
dell’agente delle provvigioni di cui ha già (civilisticamente) maturato il diritto.
Il dato testuale del quarto comma dell’articolo 1748 cod. civ. (“salvo che
sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella
misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione…”) lascia altresì intendere che la spettanza della provvigione in capo
all’agente possa essere contrattualmente prevista anche prima del momento in cui
il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, con ciò
confermando la tesi che la costituzione del diritto può anche coincidere con
quello della esigibilità. Tale eventualità è possibile, in quanto, come affermato
nella menzionata sentenza, “le leggi di attuazione della direttiva comunitaria
prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alla provvigione da parte
dell’agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia per quanto
riguarda l’onere probatorio”. Con tale specificazione, in definitiva, il legislatore
civile ha inteso disporre maggiori garanzie a favore dell’agente per l’opera resa,
anche nel caso in cui a seguito di un accordo sopravvenuto tra preponente e terzo
l’esecuzione del contratto risulti, in tutto o in parte, impedita (cfr. articolo 1748,
comma 5, cod. civ.).
Ciò posto, si ritiene che l’“ultimazione della prestazione” (costituente,
quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l’imputazione
temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi) può dirsi verificata in
toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data
in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall’agente
stesso).
Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo
all’agente nel periodo d’imposta in cui il preponente e il terzo concludono il
contratto “procurato” dall’agente stesso.
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Provvigioni passive
Con riguardo all’esatta individuazione, in capo all’impresa preponente,
del periodo di competenza delle provvigioni passive corrisposte nell’ambito di un
contratto di agenzia di cui agli articoli 1742 e ss. del codice civile, la citata
risoluzione n. 115/E del 2005, ha precisato che l’impresa preponente può
procedere alla deduzione del costo a tale titolo sostenuto nell’esercizio di stipula
del contratto promosso dall’agente.
In particolare, nella menzionata pronuncia, è stato chiarito - con specifico
riferimento alla prestazione dei servizi d’agenzia - che il momento della relativa
ultimazione individua, ai sensi del citato articolo 109, comma 2, lettera b) del
TUIR, anche il periodo d’imposta di competenza delle provvigioni passive, ossia
il periodo di imposta nel quale dette provvigioni concorrono quali componenti
negativi alla formazione del reddito imponibile del mandante.
Tale affermazione è esaustiva nell’eventualità in cui il periodo d’imposta
in cui si verifica la conclusione del contratto promosso dall’agente coincide con
il periodo d’imposta in cui il preponente, adempiendo la propria prestazione - ad
esempio, con la consegna o spedizione del bene mobile - imputa a conto
economico il relativo ricavo. Ma non può assumere una valenza generale.
Al riguardo, occorre considerare che il generale principio della
competenza di cui all’articolo 109, comma 2 del TUIR, deve essere applicato in
combinazione con il corollario della correlazione, secondo cui i costi devono
essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Come riconosciuto dai corretti principi
contabili, detta correlazione vale ad affermare la necessità che ai ricavi
dell’esercizio siano contrapposti i relativi costi.
Con risoluzione del 10 gennaio 2002, n. 5/E (che conferma gli
orientamenti espressi nella nota n. 9/2940 del 22 ottobre 1981 e nelle risoluzioni
del 5 marzo 1998, n. 14/E e del 2 giugno 1998, n. 52/E) è stata affermata la
necessità di individuare, in via preliminare, la competenza dei ricavi per poi
permettere la deduzione, nello stesso periodo di imposta, dei costi ad essi relativi.
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Ciò premesso, si ritiene che essendo il principio di correlazione
intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il
principio di competenza fiscale di cui al citato articolo 109 del TUIR, non si può
prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del
reddito e costi correlati.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le provvigioni
passive, corrisposte dall’impresa preponente in dipendenza di un contratto di
agenzia, sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per
cui le medesime provvigioni sono dovute.
Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo relativo
alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista
fiscale, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli ulteriori criteri che il
legislatore fiscale ha ritenuto opportuno individuare espressamente: ci si riferisce,
in particolare, ai requisiti della certezza e della determinabilità in modo obiettivo
di cui al più volte citato articolo 109, comma 1, TUIR .
Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni appena richiamate
(correlazione civilistico-contabile, da un lato e certezza /obiettiva determinabilità
del costo, dall’altro), il contribuente potrà dedurre fiscalmente il costo delle
provvigioni passive in oggetto.

Informatori scentifici




INFORMATORE SCIENTIFICO/FARMACEUTICO
DEFINIZIONE

Per "informatore scientifico/farmaceutico" si intende colui che riceve da un’impresa farmaceutica,
senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione, l’incarico di illustrare i prodotti
farmaceutici (tradizionali, omeopatici, veterinari) e le loro caratteristiche senza promuoverne o
concluderne la vendita.
Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
Si distingue dal "propagandista di medicinali" considerato "agente/rappresentante di commercio",
per l’occasionalità del rapporto con il preponente, non essendo legato a quest’ultimo da un
rapporto di tipo stabile.
REQUISITI NECESSARI
Non previsti
AVVERTENZE
La figura dell’informatore scientifico non è disciplinata dal codice civile né da altre norme di legge:
può essere considerata affine alla figura del procacciatore di affari.
Non esiste, per l’informatore scientifico, un ruolo o albo abilitante al contrario di quanto invece
previsto per l'agente/rappresentante di commercio (e il propagandista di medicinali).
In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel Registro delle Imprese.
L’attività dell’informatore scientifico può essere definita “attività professionale intellettuale non
protetta” e come tale può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività
professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere
professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in
generale.
Se l’attività è esercitata come attività imprenditoriale, chi esercita l'attività è tenuto all'iscrizione nel R.I., al contrario, se è esercitata come attività professionale, chi esercita non è tenuto ad iscriversi.
CASI PARTICOLARI
MODIFICA/CESSAZIONE/AGGIUNTA ATTIVITÀ:
l’attività di informatore farmaceutico viene, talvolta, denunciata nel R.I./R.E.A. in attesa
dell’ottenimento dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività di agente/rappresentante di
commercio obbligatori per chi intenda svolgere, invece, l’attività di “propagandista di
medicinali”. In questo caso occorre, contestualmente alla denuncia dell’inizio dell’attività di
propagandista di medicinali, denunciare anche la cessazione dell’attività di informatore
scientifico, laddove questa non venga più svolta. In caso di errata denuncia occorre presentare
una denuncia a rettifica.
􀂃 SOSPENSIONE ATTIVITÀ:
non occorre alcuna documentazione, neanche in caso di proroga della sospensione; ogni
singola comunicazione non potrà essere superiore all'anno.
www.to.camcom.it/registroimprese
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Non prevista
PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO
1. Nella descrizione dell’attività non devono essere indicati né il nome dell’impresa mandante né
gli articoli trattati, ma semplicemente "informatore scientifico" (ciò è giustificato dalla
occasionalità del rapporto dell’informatore scientifico con le imprese farmaceutiche per le quali
opera).
2. L’informatore scientifico si iscrive nel R.I. della camera di commercio dove stabilisce la sede
dell’attività e non dove ha la residenza, a meno che queste non coincidano; se la sede è in una
provincia diversa da quella della residenza, si iscriverà dove ha la sede. Si può anche verificare
il caso in cui sede e residenza coincidano e venga aperta una unità locale presso il nostro R.I. o
presso quello di un’altra provincia.
3. Se la data di inizio attività risale a molto tempo addietro e non viene allegata alcuna
documentazione specifica è sufficiente la semplice compilazione del modello.
INCOMPATIBILITÀ:
Non previste
MODELLI DA UTILIZZARE-DIRITTI DI SEGRETERIA-IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività
svolta presso la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta anche in caso di qualsiasi tipo di
denuncia di attività svolta presso l'unità locale.
SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria
già esistente
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- su supporto informatico (floppy-disk o cd rom) € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo:
- non dovuta
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione dicembre 2005
A cura di: G. Bonnì, E.C. Vocale
Coordinamento testi: G.Bonnì, E.C. Vocale
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese
SANZIONI
IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione , modifica o cessazione dell'attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di
spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in
conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della
denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di
un’unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più
€ 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 (più € 15,00 di
spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
SOCIETÀ
- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell'attività presso la sede legale e presso l'unità locale,
compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve
effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per
ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore
unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento l’impresa deve effettuare il
pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio
amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico,
oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni
liquidatore in caso di società di capitali, cooperative e consorzi.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione
amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio, contestualmente al
deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto
telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite
verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
www.to.camcom.it/registroimprese
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito www.to.camcom.it alla sezione "Sanzioni
Amministrative del R.I.".
NORME
Non previste

Assistenza legale gratuita

Reti vendita e rappresentanze dirette

Costruzione,sviluppo reti vendita.

La crisi è uno stato mentale e diventare imprenditori vincenti si può,se hai persone valide che collaborano con te. Creazione Reti Commer...